Il metodo migliore per il rinnovo CPI a Padova è quello di chiedere aiuto a dei professionisti. OPI, ad esempio, è una ditta abilitata che può fornire supporto durante la stesura di questo importante documento, fornendo assistenza tecnica e consulenze di qualità affinché tutto sia fatto nel pieno rispetto della normativa.
Il Certificato di Prevenzione Incendi ha la funzione di attestare che tutti i provvedimenti, le contromisure e le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori dal rischio di incendi, sono stati presi, sono attivi e funzionanti. Il regolamento prevede che esso venga sottoposto all’attenzione dei Vigili del Fuoco locali e approvato per essere valido.
Pur essendo abbastanza chiara la normativa che regola le procedure per il rinnovo CPI a Padova, c’è ancora un po’ di confusione su quali aziende abbiano l’obbligo di rinnovo e quali siano esenti. Si può asserire che in linea di massima buona parte delle aziende che per legge devono sottoporre il CPI ai Vigili del Fuoco, sono anche tenute a rinnovarlo con cadenza quinquennale (come previsto dal D.M. del 7 agosto 2012).
Tuttavia, secondo quanto riportato nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, alcune aziende possono beneficiare di un rinnovo decennale del CPI, mentre altre possono addirittura non rinnovarlo affatto se si verificano particolari condizioni. Elencare queste eccezioni qui sarebbe troppo lungo, per questo è consigliabile approfondire l’allegato sopra citato.
Quello che però è importante considerare è la differenza fra tecnico abilitato e professionista antincendio. Solo il secondo ha le facoltà di apporre la firma di convalida al CPI, per questo fare tale distinzione è d’obbligo.
Il tecnico abilitato, infatti, è una figura competente nel proprio mestiere, mentre il professionista antincendio ha sostenuto gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 che lo autorizzano alla convalida del CPI. OPI rientra in questa categoria e pertanto è un partner valido a cui affidare la stesura di tale documento.
L’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 identifica per circa 80 attività l’obbligo di presentare un Certificato di Prevenzione Incendi valido. Tuttavia non sono tutte uguali, per questo si è resa necessaria un’ulteriore suddivisione in tre categorie specifiche che verranno discusse di seguito:
Categoria A: rientrano in questa categoria le aziende per cui non è obbligatorio chiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione del progetto. I controlli vengono quindi effettuati a campione. Se il sopralluogo avviene, il proprietario ha il diritto di chiedere ai vigili il rilascio del verbale.
Categoria B: in questo insieme rientrano tutte le attività per cui vi è l’obbligatorietà di richiesta al comando dei Vigili del Fuoco la valutazione del progetto ma, i sopralluoghi rimangono a campione. Come nel caso precedente il titolare ha la facoltà di richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica. Fanno parte di tale categoria le aziende di Categoria A con un maggiore livello di complessità oppure attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla successiva categoria C.
Categoria C: Come per le attività di categoria B, anche quelle del gruppo C devono chiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione del progetto ma, in questo caso, i sopralluoghi sono obbligatori. Solo quando tutte le valutazioni del caso sono state eseguite, allora viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi. Le attività appartenenti a questo gruppo sono caratterizzate da un alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una “regola tecnica”.
Un discorso a parte deve essere fatto per le attività come gli uffici. Gli imprenditori di questo settore devono infatti garantire obbligatoriamente il rispetto delle norme antincendio in vigore durante la progettazione e la gestione.
Per ulteriori informazioni su come effettuare il rinnovo del CPI a Padova consigliamo di cliccare sul link qui riportato e di contattare direttamente gli esperti di OPI per ogni chiarimento.