Normative
10 Luglio 2016
È stato definitivamente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il testo dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo Accordo non solo ridefinisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi dei RSPP e ASPP, rivedendo quanto definito dall’Accordo del 26 gennaio 2006, ma introduce anche nuove disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori e del 22 febbraio 2012 per le attrezzature di lavoro.
Di seguito si riportano alcune delle principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni:
• Titoli di studio ed esonero
L’allegato I individua ulteriori titoli di studio validi per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, d.lgs. n. 81/2008.
• Requisiti dei docenti
Viene precisato che i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’Accordo del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica di cui al Decreto interministeriale del 6 marzo 2013.
• Percorso formativo
Per quanto riguarda la strutturazione del percorso formativo per RSPP e ASPP nei Moduli A, B, e C, sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi. In particolare il Modulo B è stato oggetto di una profonda revisione, prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, da integrarsi con appositi moduli di specializzazione solo nel caso di 4 settori produttivi specifici.
Sono poi previste particolari condizioni per la formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP (punto 12.2 dell’Accordo).
• Aggiornamento
Il sistema di aggiornamento cambia completamente rispetto al passato, portando le ore minime complessive nel quinquennio pari a 20 ore per gli ASPP e 40 ore per i RSPP. Un’importante novità è rappresentata dal fatto che il 50% del totale ore può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazioni a convegni o seminari, a condizione che le materie o i contenuti trattati siano coerenti con quanto previsto dall’Accordo (tale previsione è valida anche per l’aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro con compiti di RSPP, RLS).
• Riconoscimento formazione pregressa
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006: gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alla previsioni del nuovo Accordo.
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